Matteo De Longis

I nuovi rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter ord. penit. nelle prime applicazioni della giurisprudenza di merito

Pubblicata, il 13 aprile, la Relazione n. III/01 dell’Ufficio del Massimario, intitolata: “NOVITA’ LEGISLATIVA: I nuovi rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter ord. penit. nelle prime applicazioni della giurisprudenza di merito.”

Si riportano, di seguito, le conclusioni dei firmatari, il Redattore, Luigi Barone ed il vice direttore, Giorgio Fidelbo.

Le prime applicazioni della novella in materia di rimedi a tutela della violazione dell’art. 3 CEDU registrano nella giurisprudenza di merito una situazione di incertezza ed oscillazione, comprensibile se si pensa alla forza prorompente di una disciplina dai contenuti sostanzialmente civilistici, introdotta nell’ordinamento penitenziario con l’inusuale riconoscimento di competenze risarcitorie alla magistratura di sorveglianza, naturalmente chiamata ad esercitare la giurisdizione penale (art. 1 cod. pen.), che tuttavia necessita, quanto prima, di essere superata per le refluenze sulla esatta configurazione dei nuovi istituti. Invero, il raffronto fra le alternative ricostruzioni esegetiche, sin qui elaborate in relazione ai punti controversi esaminati nei paragrafi che precedono, rivela un significativo divario, a seconda dell’opzione ermeneutica seguita, nella perimetrazione dell’ambito operativo della normativa, il cui raggio di azione presenta una sensibile diversità di estensione in relazione sia alle ipotesi di accesso al rimedio in forma specifica (che si discute se debbano o meno comprendere anche i casi di pregiudizio “non grave ed attuale” lamentato dal richiedente ancora in stato di detenzione) sia alle previsioni di diritto inter-temporale (che pongono la questione dell’accesso ai nuovi rimedi risarcitori da parte dei soggetti detenuti che lamentano un pregiudizio antecedente alla entrata in vigore della nuova legge, ma che non si trovano in pendenza di ricorso innanzi la Corte edu). La rilevanza delle questioni dibattute è di non trascurabile momento, sia per la disomogeneità tra un ufficio di sorveglianza e l’altro, che attualmente caratterizza l’applicazione della normativa, sia per i riflessi dell’esatta delimitazione dell’estensione dei nuovi rimedi sull’effettività degli stessi, nell’ottica dei parametri fissati dalla Corte di Strasburgo. Al riguardo, giova, invero, ancora una volta, rammentare che, in merito alle modifiche normative di cui si discute, sia la Corte edu (sentenza “Stella”) sia il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (decisione del 5 giugno 2014) hanno, nelle rispettive sedi, espresso un giudizio, in astratto positivo, che attende, però, riscontro concreto dai risultati della applicazione degli istituti, che ne rivelerà l’adeguatezza a fornire al detenuto che abbia subito un pregiudizio per violazione dell’art. 3 CEDU una tutela accessibile, rapida ed effettiva. E in questo quadro, non possono non essere considerate anche le valutazioni già espresse dai Giudici di Strasburgo in ordine alla priorità da riconoscere al rimedio in forma specifica rispetto a quello compensativo (sentenza “Stella”) ed alla inadeguatezza ai fini risarcitori della tutela ordinaria ex art. 2043 cod. civ. (sentenza “Torreggiani”), cui ancora oggi sarebbero affidati quei casi che in ipotesi si ritenessero non inquadrabili nell’ambito operativo della novella. Nella descritta situazione di incertezza applicativa delle norme, dirimenti si riveleranno certamente i principi che la Suprema Corte, una volta investita delle singole questioni controverse, fisserà a soluzione delle stesse, che consentiranno anche un più chiaro inquadramento in chiave sistemica dei nuovi istituti.

Ufficio del Massimario – Relazione n. III-01-2015

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