Matteo De Longis

Responsabilità civile dei magistrati: a meno di tre mesi dall’approvazione, le modifiche introdotte dalla l. 18/2015 arrivano alla Consulta

Con ordinanza del 12.05.2015, il Tribunale Ordinario di Verona, III° Sez. Civile,ha rimesso alla Consulta tre – palesemente inammissibili – questioni di legittimità costituzionale relative al regime di responsabilità civile dei magistrati come modificato dalla l. n. 18 del 27 febbraio 2015.

Entrando nel dettaglio, il giudice a quo ha ufficiosamente sollevato, ritenendoli non manifestamente infondati, i seguenti profili:

A) questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 comma 1, lett. c) e dell’art. 4, comma 1, l.18/2015, laddove ha modificato l’art.7, comma 1 l.117/1988, nella parte in cui fanno riferimento al “travisamento del fatto o delle prove”, per contrasto con gli artt. 101, comma 2, e 111 comma 2 Cost. nonchè dell’art. 2, comma 1 lett. b) per contrasto con l’art. 3 Cost.;

B) questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, della l.18/2015 per contrasto con gli artt. 3, 25, comma 1, 101, comma 2, 111, comma 2, Cost. e dell’art. 9, comma 1, della l.117/1988, come modificato dall’art. 6 della l.18/2015, per contrasto con gli artt. 25, comma 1, 101, comma 2, 111, comma 2, Cost.;

C) questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 l.15/2018 (sic!) nella parte in cui ha modificato l’art. 7, comma 1, l.117/1988, prevedendo l’obbligo di esercitare l’azione di rivalsa verso il magistrato, per contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost.

In altri, e più intelligibili, termini, il giudice rimettente si duole in toto delle principali modifiche apportate alla l. 117/1988 dalla recente novella recata dalla l. n. 18/2015: ampliamento dei casi di responsabilità del magistrato – operato a mezzo dell’espunzione della clausola di salvaguardia della “negligenza inescusabile” -, rimozione del c.d. filtro di ammissibilità delle domande risarcitorie, obbligatorietà della rivalsa.

Pur evitando semplicistici ed ironici commenti sulla iper-tempestività delle censure mosse ad un impianto normativo di cui ancora non si conosce l’effettiva portata applicativa, il dato eclatante rilevabile in siffatta ordinanza consiste nella radicale inammissibilità delle questioni prospettate per difetto assoluto di rilevanza.

Sarebbe lecito, difatti, ritenere, che il giudizio dal quale esse promanano abbia ad oggetto l’accertamento di responsabilità civile ai sensi della l. 117/1988 e s.m.i.; invero – non senza stupore per il lettore -, il giudice rimettente invoca l’intervento della Consulta nell’ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, così motivando in punto di rilevanza delle questioni sollevate:

Dato lo stato del giudizio, come riassunto nel precedente paragrafo, questo giudice è chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti per concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto vale a dire, ai sensi dell’art. 648, primo comma, c.p.c., se l’opposizione proposta da ALFA sia o meno fondata su prova scritta o di pronta soluzione. In particolare, data la fase in cui si trova il giudizio, è necessario stabilire se gli assunti contrapposti delle parti trovino conforto nella documentazione dalle stesse versata in causa. Ai fini dell’adozione di tale decisione vengono però in rilievo alcune delle norme introdotte dalla legge 27 febbraio 2015 n.18 (“Disciplina della responsabilità civile dei magistrati”), entrata in vigore il 19 marzo di quest’anno, atteso che essa, oltre ad incidere, per quanto meglio si dirà avanti, in maniera significativa sugli interessi delle parti è concretamente e immediatamente produttiva di una responsabilità potenziale di questo giudice, potendo dar luogo ad un giudizio di responsabilità. D’altro canto, con riguardo al profilo della rilevanza, è opportuno rammentare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.18 dell’11 gennaio 1989, nel decidere una serie di questioni di legittimità costituzionale che erano state sollevate proprio in relazione ad alcune disposizioni della l. n.117 del 1988, ha chiarito quale sia l’esatto ambito di applicazione dell’art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87. In tale pronuncia il giudice delle leggi ha infatti precisato che tale norma comporta che la questione di costituzionalità proposta deve esser tale che “il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione” di essa, implicando, di regola, che la rilevanza sia strettamente correlata all’applicabilità della norma impugnata nel giudizio a quo. Tuttavia, come già implicitamente ritenuto in altre occasioni (cfr. Corte cost. 24 novembre 1982, n. 196; 4 luglio 1977, n. 125; 15 maggio 1974, n. 128), la Corte ha anche stabilito che: “debbono ritenersi influenti sul giudizio anche le norme che, pur non essendo direttamente applicabili nel giudizio a quo, attengono allo status del giudice, alla sua composizione nonché, in generale, alle garanzie e ai doveri che riguardano il suo operare. L’eventuale incostituzionalità di tali norme è destinata ad influire su ciascun processo pendente davanti al giudice del quale regolano lo status, la composizione, le garanzie e i doveri: in sintesi, la “protezione” dell’esercizio della funzione, nella quale i doveri si accompagnano ai diritti”. Tale principio è stato implicitamente ribadito anche nella sentenza 24 luglio 2013 n.237 con la quale la Corte ha ritenuto non fondate, tra le altre, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, e dell’art. 1, con l’allegata tabella A, del decreto legislativo n. 155 del 2012, nella parte in cui, disponevano la soppressione di alcuni uffici giudiziari, tra i quali il Tribunale ordinario di Sala Consilina. In quel caso la rilevanza della questione era stata desunta dal fatto che il processo che si stava svolgendo presso il succitato ufficio giudiziario avrebbe dovuto essere rinviato ad udienza successiva a quella di acquisto di efficacia del decreto legislativo n. 155 del 2012 e, quindi, nella nuova sede giudiziaria ed era stata motivata nella ordinanza di rimessione mediante richiamo al predetto principio. A ben vedere poi, se si considera che la nuova legge ha ampliato le ipotesi che possono dar luogo a responsabilità dello Stato e del magistrato, introducendo, all’art. 2, comma 3, e all’art. 7, comma 1, della legge 117/1988, quella del travisamento del fatto o delle prove, risulta evidente come, quantomeno le norme suddette, trovino applicazione immediata in tutti i giudizi in corso e potenzialmente causativi di danno atteso che i giudici che li trattano, per non incorrere in responsabilità, anche disciplinare (sul punto si tornerà di qui a breve), devono evitare simili condotte, o meglio attenersi ai criteri di valutazione fissati dalle nuove disposizioni.

pagg. 2 – 4

Ad avviso del rimettente, dunque, le norme della cui legittimità costituzionale si dubita, sarebbero rilevanti nel giudizio a quo poiché potenzialmente generative di responsabilità civile nell’ipotesi in cui egli stesso travisasse i fatti di causa.

Il che, evidentemente, equivale a ritenere rilevante ed applcabile l’art. 372 c.p. – Falsa Testimonianza – ogni qualvolta  si debba procedere all’escussione di un teste in un qualsiasi procedimento giudiziario, ancor prima che questi abbia aperto bocca…

Il che, fuor di metafora – rectius, di paradosso – evidentemente ed ontologicamente stride con il concetto stesso di pregiudizialità e rilevanza:

[…] Nel ribadire la natura incidentale del giudizio di costituzionalità delle leggi – in ragione di che quale il giudice a quo non può proporre autonomamente ed in via diretta questioni di legittimità costituzionale che non siano collegate al giudizio in corso dinanzi a lui – la Corte ha costantemente ritenuto l’inammissibilità di questioni che difettano di pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio principale (ordinanza n. 279/2001), o che siano prive del necessario requisito della rilevanza; ovvero di questioni non idonee a incidere nel giudizio a quo (ordinanza n. 134/2001); di questioni concernenti norme in esso non applicabili (sentenze nn. 115/2001 e 180/2011; ordinanze nn. 125/2001, 149/2001 e 255/2001); di questioni sollevate in via ipotetica, in vista di una possibile evenienza futura e incerta (ordinanze nn. 2/2001 e 34/2001) […]

Fonte

Dice il vero, allora, un antico adagio: “Presto e bene non fu mai scritto”.

Tribunale di Verona – Ordinanza del 12 maggio 2015

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