Un caso di misure di prevenzione personali al vaglio della Grande Camera: l’udienza sull’affaire De Tommaso c. Italia
Si è celebrata stamane – qui, il webcast integrale – l’udienza di Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul caso De Tommaso c. Italia (n. 43395/09).
Molte le questioni sul tavolo dei Giudici della Corte, sebbene nessuna di queste, in effetti, affronti complessivamente il tema della compatibilità dell’istituto de quo con i dettami della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
In breve, questi sono i fatti di causa.
Con decreto del 11.04.2008 il Tribunale di Bari, Sez. Misure di Prevenzione, applicò al Sig. Angelo De Tommaso la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno, per la durata di anni due; le ragioni giustificatrici di tali misura vennero individuate, come spesso accade, nei precedenti penali del prevenuto e sull’assenza di elementi tali da far ritenere che lo stesso avesse adottato un diverso stile di vita. Particolare rilevanza assunse, nello specifico, una serie di presunte violazioni delle prescrizioni, relative al regime di sorveglianza, occorse il 25 ed il 29 aprile 2007.
Con decisione del 28.01.2009 la Corte di Appello di Bari annullò il precedente decreto rilevando, oltre alla mancanza del requisito dell’attualità della pericolosità sociale, che il soggetto responsabile delle violazioni risalenti all’aprile del 2007, e richiamate nel decreto di primo grado, non fosse il ricorrente, ma, bensì, un suo omonimo.
Il ricorrente, allora, adiva la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sollevando le seguenti doglianze:
– Violazione dell’art. 5 (Diritto alla libertà ed alla sicurezza) e dell’art. 2 Prot. IV (Libertà di circolazione) in relazione all’arbitrarietà ed eccessiva durata della misura di prevenzione ingiustamente patita. In particolare, evidenziava come, ai sensi della normativa allora vigente – oggi trasposta all’art. 10 d.lgs. 159/2011 e s.m.i. – la corte d’appello dovesse provvedere, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. Tale termine, imposto dal legislatore italiano anche in considerazione dell’inidoneità del ricorso a sospendere l’esecuzione del decreto di primo grado, non venne tuttavia rispettato – stante la natura pacificamente ordinatoria dello stesso, secondo l’interpretazione unanime della giurisprudenza -, avendo impiegato la Corte d’Appello ben 7 mesi per lo scioglimento della riserva;
– Violazione dell’art. 6 (Diritto ad un equo processo) sotto diversi profili, tra cui, quello relativo alla pubblicità all’udienza;
– Violazione dell’art. 5 § 5 (Diritto alla libertà ed alla sicurezza), non essendo previsto per le misure di prevenzione, nell’ordinamento nazionale italiano, uno strumento giuridico di carattere riparatorio esperibile in caso di illegittima applicazione di una misura personale.
Quello appena sintetizzato, dunque, è il contesto giuridico-fattuale fondante il caso di specie.
Difficile, allo stato, fare previsioni sull’esito del giudizio.
In effetti, la Corte ha sempre – erroneamente, a parere dello scrivente – ritenuto che le misure di prevenzione personali non rientrino nel perimetro applicativo dell’art. 5 CEDU; siffatto orientamento, del resto, parrebbe confermato, con riferimento al caso di specie, dal tenore delle domande rivolte alla parti in sede di comunicazione del caso al Governo Italiano:
1. 1. Y-a-t-il eu une restriction au droit du requérant à la liberté de circulation, au sens de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention ? Dans l’affirmative, cette restriction a-t-elle respecté les exigences prévues par l’article 2 § 3 du Protocole no 4 compte tenu, en particulier, de la durée de la procédure devant la cour d’appel ?
2. L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile, était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce ? Dans l’affirmative, la cause concernant l’application de la mesure de prévention a-t-elle été entendue publiquement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? L’exclusion du public de la salle d’audience en l’espèce était-elle compatible avec l’article 6 § 1 de la Convention ?
A parere di chi Vi scrive, invece, parrebbe fondata la questione relativa alla non perentorietà dei termini previsti per la decisione sul ricorso avverso il decreto di primo grado; tale profilo, inquadrabile nell’ampia categoria della fairness globale cui ogni procedimento giudiziario deve essere informato, trova forza e fondamento proprio nell’immediata esecutività del decreto di primo grado e sulla espressa previsione che il gravame non ne sospende l’efficacia. Il combinato disposto di tali previsioni è generatore di situazioni paradossali, osteggiate e censurate dinanzi ai tribunali domestici dall’avvocatura italiana che, spesso, si trova a discutere della legittimità di siffatti provvedimenti, in Corte d’Appello o in Corte di Cassazione, quando la misura è stata, in realtà, già interamente espiata.
Non resta, allora, che attendere la decisione della Corte.
Con l’auspicio che il caso De Tommaso, costituisca occasione per un ulteriore passo in avanti verso la completa giurisdizionalizzazione di un istituto su cui ombre di incostituzionalità ed incompatibilità convenzionale continuano ad addensarsi.