Rapporto sull’implementazione del nuovo art. 47 del Regolamento di Procedura della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
Ad un anno dall’introduzione del riformulato art. 47 del Regolamento di Procedura della Corte, che ha introdotto regole più stringenti per la presentazione del ricorso e che ha sancito l’obbligo di servirsi del formulario ufficiale a tal fine predisposto, la Sezione Filtro ha pubblicato un rapporto sugli effetti della riforma in questione.
La ridefinizione dei requisiti formali di ricevibilità del ricorso ai sensi del nuovo art. 47 del Regolamento, in vigore dal 1 gennaio 2014, avrebbe – queste le conclusioni tratte nel rapporto – raggiunto il suo scopo: tempi più rapidi per l’analisi preliminare del ricorso, criteri prestabiliti che consentono di definire se il ricorso sia stato correttamente presentato, minor dispendio di risorse da parte della Cancelleria.
Nonostante nel solo 2014, su 52.758 ricorsi presentati ben 12.191 – 23% – siano stati rigettati per il mancato rispetto della norma in discussione, la Corte evidenzia come l’avvocatura nazionale, in generale, abbia ben recepito e fatto proprie le nuove regole formali imposte dalla riforma.
Il corretto recepimento della novella procedurale, peraltro, sarebbe stato agevolato dalla possibilità – fermo restando il rispetto della regola dei sei mesi – di ripresentare il ricorso giudicato, prima facie, manchevole sotto il profilo dell’art. 47.
Pur essendo, dunque, il bilancio sostanzialmente positivo, la Corte è tuttavia consapevole che numerosi ricorrenti ed avvocati ancora faticano a destreggiarsi tra i nuovi vincoli formali; alla luce di tali considerazioni, allora, la Corte sta valutando l’eventualità di integrare il Formulario di Ricorso e le relative note esplicative con ulteriori indicazioni e chiarimenti.
Proprio in quest’ottica, peraltro, si inserisce il documento da poco rilasciato dalla stessa Sezione Filtro, contenente la descrizione degli errori più comuni riscontrati nella compilazione del formulario.
Rapporto sull’implementazione dell’art. 47 del Regolamento della Corte