Matteo De Longis

CGUE, sentenza nella causa C-105/14 Ivo Taricco e altri: la prescrizione breve in materia di frode IVA potrebbe ledere gli interessi finanziari dell’Unione Europea

Impedendo, nei casi di frode grave in materia IVA, l’inflizione effettiva e dissuasiva di sanzioni, a causa di un termine complessivo di prescrizione troppo breve, la normativa italiana potrebbe ledere gli interessi finanziari dell’Unione. In un caso del genere, il giudice italiano deve, all’occorrenza, disapplicare il regime della prescrizione complessiva in esame.

Queste, in estrema sintesi, le conclusioni cui è giunta la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-105/14 originata dal rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale di Cuneo, sez. Penale.

Più precisamente, la Corte di Giustizia ha statuito che una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato come quella stabilita dal combinato disposto dell’articolo 160, ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell’articolo 161 di tale codice – normativa che prevedeva, all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, che l’atto interruttivo verificatosi nell’ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di imposta sul valore aggiunto comportasse il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale – è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell’ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare.

Il giudice nazionale è dunque tenuto a dare piena efficacia all’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE.

In calce al presente articolo, si riportano i documenti ufficiali del procedimento. Di seguito, brevemente, la ricostruzione dei fatti di causa.

Nei confronti del sig. Ivo Taricco e di altre persone è stato promosso, in Italia, un procedimento penale con l’imputazione di aver costituito e organizzato, tra il 2005 e il 2009, un’associazione per delinquere, nell’ambito della quale gli imputati hanno posto in essere operazioni fraudolente note come «frodi carosello». Grazie a società interposte e a falsi documenti, tali persone avrebbero acquistato bottiglie di champagne in esenzione da IVA. Queste operazioni avrebbero consentito a una società, denominata Planet, di acquistare tali bottiglie a prezzo inferiore a quello di mercato, in tal modo falsando quest’ultimo.

La Planet avrebbe ricevuto fatture emesse dalle società interposte per operazioni inesistenti. Le stesse società avrebbero tuttavia omesso di presentare la dichiarazione annuale IVA o, pur avendola presentata, non avrebbero comunque provveduto ai corrispondenti versamenti d’imposta. La Planet avrebbe invece annotato nella propria contabilità le fatture emesse dalle suddette società interposte detraendo indebitamente l’IVA in esse riportata e, di conseguenza, avrebbe presentato dichiarazioni annuali IVA fraudolente.

Una parte dei reati per i quali si è proceduto nei confronti del sig. Taricco e delle altre persone si è estinta per effetto della prescrizione, mentre gli altri reati risulteranno prescritti al più tardi l’8 febbraio 2018, senza che possa essere pronunciata una sentenza definitiva, per via della complessità delle indagini e della lunghezza del procedimento. In Italia, una situazione del genere non è inconsueta a causa della peculiarità del diritto italiano, che permetteva, dalla data dei fatti, una proroga del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata (ossia, nella fattispecie, per un tempo compreso tra i 7 e gli 8 anni, in totale, termine insufficiente per ottenere una sentenza definitiva in cassazione). Ne consegue che il sig. Taricco e le altre persone sospettate di aver commesso una frode [in materia di] IVA per vari milioni di euro potranno beneficiare di un’impunità di fatto dovuta allo scadere del termine di prescrizione.

Il Tribunale di Cuneo, investito del procedimento, ha chiesto alla Corte se, finendo col garantire l’impunità alle persone e alle imprese che violano le disposizioni penali, il diritto italiano non abbia creato una nuova possibilità di esenzione dall’IVA non prevista dal diritto dell’Unione.

Con la sentenza in parola, la Corte rammenta, anzitutto, che, secondo l’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono lottare, con misure dissuasive ed effettive, contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione e, in particolare, prendere le stesse misure che adottano per combattere la frode lesiva dei loro propri interessi finanziari. La Corte rammenta inoltre che il bilancio dell’Unione è finanziato, tra l’altro, dalle entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati, ragion per cui esiste un nesso diretto tra la riscossione di tali entrate e gli interessi finanziari dell’Unione.

In considerazione di tali elementi, il giudice italiano dovrà verificare se il diritto italiano consente di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo i casi di frode grave che ledono gli In considerazione di tali elementi, il giudice italiano dovrà verificare se il diritto italiano consente di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo i casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Così, il diritto italiano sarebbe contrario all’articolo 325 TFUE qualora il giudice italiano dovesse concludere che un numero considerevole di casi di frode grave non può essere punito a causa del fatto che le norme sulla prescrizione generalmente impediscono l’adozione di decisioni giudiziarie definitive. Analogamente, il diritto italiano sarebbe contrario all’articolo 325 TFUE se stabilisse termini di prescrizione più lunghi per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Italia che per quelli che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Così sembra essere, poiché il diritto italiano non prevede alcun termine di prescrizione assoluto per il reato di associazione allo scopo di commettere delitti in materia di accise sui prodotti del tabacco.

Qualora il giudice italiano dovesse ravvisare una violazione dell’articolo 325, egli sarà allora tenuto a garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione disapplicando, all’occorrenza, le norme sulla prescrizione controverse. Infatti, l’articolo 325 TFUE ha per effetto, in base al principio del primato del diritto dell’Unione, di rendere ipso iure inapplicabile, per il fatto stesso della sua entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale esistente.

fonte

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cuneo il 5 marzo 2014

Conclusioni Avvocato Generale – Juliane Kokott presentate il 30 aprile 2015

Sentenza della Corte – Grande Sezione – Causa C-105-14 – 8 settembre 2015

Una risposta a "CGUE, sentenza nella causa C-105/14 Ivo Taricco e altri: la prescrizione breve in materia di frode IVA potrebbe ledere gli interessi finanziari dell’Unione Europea"

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: