Antimafia, il Consiglio dei Ministri approva lo schema di decreto regolante i compensi degli amministratori giudiziari
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro della giustizia, ha approvato, in via definitiva il 25.09.2015, uno schema di decreto presidenziale che dà attuazione all’art. 8 del Decreto legislativo n. 14 del 2010 e che stabilisce le modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a misure reali di prevenzione.
Si tratta di un provvedimento da tempo atteso per assicurare l’uniformità, l’economicità e la trasparenza delle prassi giudiziarie e, nel contempo, l’efficace gestione dei patrimoni illeciti destinati alla confisca e alla successiva destinazione sociale.
Le percentuali adottate nello schema di decreto dovrebbe consentire un sensibile contenimento dei compensi attualmente liquidati dagli uffici giudiziari. Il decreto assume, come modello di riferimento, la disciplina regolamentare in materia spettante al curatore fallimentare e al commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo.
Si è però operato un adattamento dei criteri propri della materia fallimentare, perché questi riguardano la liquidazione del compenso complessivamente dovuto alla conclusione della procedura concorsuale – la cui ragionevole durata è fissata, a norma della l. 89/2001, in 6 anni -, quando invece l’attività dell’amministratore giudiziario, da remunerare sulla base del regolamento in esame, cessa al momento della pronuncia del provvedimento di confisca di primo grado. La riduzione è stata compiuta tenendo conto espressamente della maggiore delicatezza dell’incarico di amministratore in contesti di criminalità organizzata.
Va evidenziato come il compenso dovrà essere stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall’amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni. Si è dunque dato rilievo al valore dell’azienda, che non deve essere in alcun modo confuso con il fatturato (criterio previsto invece attualmente per le amministrazioni straordinarie), né con i ricavi lordi (parametro contemplato per le procedure fallimentari). Il valore dell’azienda va determinato detraendo i debiti; si tratta dunque di un criterio che preclude il ricorso ad altri commisurati su indici contabili che non tengono conto dell’esposizione debitoria dell’impresa.
Fonte: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 83 del 25.09.2015