Matteo De Longis

Irragionevole durata del processo: le modifiche alla L. Pinto contenute nel testo provvisorio della Legge di stabilità 2015

Rinviando per ogni commento all’approvazione del testo definitivo, si riportano di seguito le modifiche alla disciplina complessiva dell’irragionevole durata del processo, come attualmente previste all’art. 56 del testo provvisorio della Legge di Stabilità 2015.

*****

Art. 56
(Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo)

1. Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, al capo II della legge 24 marzo 2001, n. 89, come successivamente modificata, sono apportate le seguenti modifiche:
Lettera a): dopo l’articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n.89, sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 1-bis.(Rimedi all’irragionevole durata del processo)

1. La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa.

2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all’articolo 1-ter, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione.

Art. 1-ter.(Rimedi preventivi)

1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell’articolo 1-bis, comma 1, l’introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell’articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l’udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.

2. L’imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.

3. Nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo la presentazione dell’istanza di prelievo di cui all’articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modifiche, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.

4. Nel procedimento contabile davanti alla Corte dei Conti il presunto responsabile ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un’istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.

5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla Corte dei Conti ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un’istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.

6. Nei giudizi davanti alla Corte di Cassazione la parte ha diritto a depositare un’istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.”

Lettera b): il comma 1 dell’articolo 2 è così sostituito:
“1. E’ inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo di cui all’articolo 1-ter.

Lettera c): Il comma 2-quinquies dell’articolo 2 è così sostituito:

“2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:

a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’articolo 96 del codice di procedura civile;

b) nel caso di cui all’articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;

c) nel caso di cui all’articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

d) quando il giudice ha disposto d’ufficio il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione ai sensi dell’articolo 183-bis del codice di procedura civile;

e) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento.”.

Lettera d): Dopo il comma 2-quinquies dell’articolo 2, sono aggiunti i commi:
“2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:

b) contumacia della parte;

c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell’articolo 84 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e successive modifiche;

d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e successive modifiche;

e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 70 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e successive modifiche;

f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all’articolo 43 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e successive modifiche, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;

g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.
2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto.”.

Lettera e): il comma 1, dell’articolo 2-bis, è così sostituito:

“Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 euro e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al venti per cento per gli anni successivi al terzo e fino al quaranta per cento per gli anni successivi al settimo.”.

Lettera f): dopo il comma 1, dell’articolo 2-bis, sono inseriti i commi:

“1-bis. La somma è diminuita del venti per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e del quaranta per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta.

1-ter. La somma può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce.

1-quater. L’indennizzo è riconosciuto una sola volta in caso di riunione di più giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte. La somma liquidata può essere incrementata fino al venti per cento per ciascun ricorso riunito, quando la riunione è disposta su istanza di parte.”.

Lettera g): il comma 1, dell’articolo 3, è così sostituito:

“La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l’articolo 125 del codice di procedura civile.”.

Lettera h): al comma 4, dell’articolo 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

“Non può essere designato il giudice del processo presupposto.”.

Lettera i): al comma 7, dell’articolo 3, dopo le parole “delle risorse disponibili” sono aggiunte le parole:

“nel relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso.”.

Lettera l): dopo l’articolo 5-quinquies, è inserito il seguente articolo:

“Articolo 5-sexies (Modalità di pagamento)

1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e va rinnovata solo a richiesta della pubblica amministrazione.

3. Con decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia, da emanarsi entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all’amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma. Le Amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.

4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l’ordine di pagamento non può essere emesso.

5. L’amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.

6. L’amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L’amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto, né proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento.

8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l’azione di ottemperanza di cui al titolo I, del libro IV, del codice del processo amministrativo, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1000 euro.

10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore può delegare all’incasso un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.

11. Nel processo di esecuzione forzata anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l’assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.

12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all’emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente sui siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10.

Lettera m): all’articolo 6, dopo il comma 2, sono aggiunti i commi:

3. Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all’articolo 2, comma 2-bis e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1, dell’articolo 2.

4. Il comma 2, dell’articolo 54, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 3, comma 23, dell’allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi pendenti al 1° gennaio 2016, la cui durata ecceda i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.

2. Al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, come successivamente modificato, sono apportate le seguenti modifiche:

lettera a): all’articolo 114, comma 4, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

“; nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.”.

Lettera b): dopo l’articolo 71 è aggiunto il seguente:

“71-bis (Effetti dell’istanza di prelievo)
A seguito dell’istanza di cui al comma 2 dell’art. 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata.”.

3. Al decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n.98, sono apportate le seguenti modificazioni:

lettera a): all’articolo 62, comma 2, dopo le parole “in unico grado” sono aggiunte le seguenti:
“, fatta eccezione per quelli di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89”;

lettera b): all’articolo 68, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Il decreto di cui all’articolo 3, comma 5 della legge 24 marzo 2001 n.89, è computato nella misura di un ottavo di provvedimento ai fini del raggiungimento della soglia di cui al periodo che precede.”;

lettera c): all’articolo 72, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Quando il provvedimento è costituito dal decreto di cui all’articolo all’ articolo 3, comma 5 della legge 24 marzo 2001 n.89, l’indennità è dovuta nella misura di euro venticinque per ciascun decreto.”.
a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all’imputato;

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