Guida in stato di ebbrezza: secondo C. Cost. 198/2015 non è irragionevole il raddoppio della sospensione della patente se il veicolo appartiene a terzi
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede, per il caso di svolgimento con esito positivo del lavoro di pubblica utilità, che la riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente, già irrogata con la sentenza di condanna in misura doppia per essere risultato appartenente a terzi estranei al reato il veicolo condotto in stato di ebbrezza, possa essere operata senza tener conto dell’indicato raddoppio.
Benché la questione di legittimità costituzionale in esame – sollevata con ordinanza del 06.10.2014 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Rovereto in riferimento all’art. 3 della Costituzione – non riguardi, direttamente, la scelta legislativa di prevedere il raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, laddove il veicolo condotto in stato di ebbrezza appartenga a terzo estraneo al reato e non possa perciò essere oggetto di confisca, è utile ricostruire la ratio di tale scelta, al fine di meglio illustrare la decisione assunta dalla Corte.
La previsione del raddoppio della misura sospensiva, originariamente sancita con l’art. 3, comma 45, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), non fu contestuale alla previsione specifica della confisca, che era stata invece introdotta in precedenza, con il cosiddetto «pacchetto sicurezza» del 2008 (art. 4, comma 1, lettera b, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica», come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125).
La disposizione attualmente vigente – cioè la lettera c) del comma 2 dell’art. 186 del d.lgs. n. 285 del 1992 – è stata successivamente riscritta in sede di riforma del codice della strada, in particolare mediante l’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), ove la previsione concernente il raddoppio di durata della sospensione della patente è rimasta testualmente invariata.
I lavori preparatori, per parte loro, non offrono riscontri precisi ed univoci circa la ratio della disciplina in esame. Tuttavia, pur a fronte di una genesi non lineare, varie indicazioni orientano nel senso che la ragione della scelta per il raddoppio risieda nella necessità di prevenire e reprimere la prassi (che parrebbe essersi diffusa dopo l’introduzione della previsione della confisca obbligatoria del veicolo) del ricorso a mezzi intestati ad altri per spostarsi pur dopo l’abuso di alcool, ovvero di abusare di alcool con minori remore perché alla guida di veicoli intestati a terzi.
Dal punto di vista testuale, nell’odierno art. 186, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 285 del 1992, la correlazione tra raddoppio di durata della misura sospensiva e impossibilità di confisca del veicolo non è istituita direttamente, ma è significativo che la disposizione utilizzi la stessa espressione (veicolo appartenente a persona estranea al reato) per indicare, da un lato, la ragione del raddoppio della sospensione della patente, e dall’altro, una condizione preclusiva del provvedimento di confisca.
Non operando, in caso di veicolo appartenente a terzi, la deterrenza derivante dal rischio di un grave danno patrimoniale, connesso appunto alla confisca del veicolo, non è insomma implausibile che il legislatore abbia ritenuto di compensare la conseguente diminuzione di efficacia dissuasiva con l’aggravamento di una sanzione a sua volta temuta – e non suscettibile di sospensione condizionale -, quale la sospensione del permesso di condurre.
Non si può, d’altra parte, escludere che, in tal modo, si sia anche inteso enfatizzare, sul piano della colpevolezza, il disvalore insito nella scelta di guidare in condizioni di ebbrezza un veicolo appartenente ad altra persona, così tradendone l’affidamento.
In ogni caso, la pretesa per cui, pur essendo ragionevolmente sanzionati in misura differenziata nella fase cognitiva del processo, i soggetti in comparazione debbano uscire puniti “allo stesso modo” dalla fase esecutiva, presupporrebbe, sia pure a fini di omologazione, l’attribuzione di un diverso “peso”, a seconda dei casi, ad un identico fattore di premialità, cioè al buon comportamento tenuto nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
In effetti, la riduzione premiale del trattamento sanzionatorio – eventualmente conquistata mediante una responsabile collaborazione del condannato nella fase esecutiva e rieducativa del procedimento – trova giustificazione in una condotta diversa da quella illecita, e cioè, appunto, nella efficace e diligente prestazione di un servizio a favore della collettività. Ma il rimettente non si avvede che, in virtù della pronuncia additiva richiesta, il trattamento sanzionatorio uniforme delle due ipotesi poste a raffronto potrebbe essere ottenuto solo attraverso un’ingiustificabile (e perciò irragionevole) differenziazione degli effetti della medesima condotta tenuta in fase esecutiva: il giudice a quo finisce, insomma, per teorizzare il diritto ad un più marcato trattamento premiale del conducente non proprietario, rispetto a quello proprietario, pur nella perfetta identità dei comportamenti tenuti in chiave rieducativa.
Al medesimo comportamento non può che corrispondere l’identità del trattamento premiale, cioè la riduzione percentuale, in misura fissa, sulla pena irrogata, con effetti ovviamente diversi in termini assoluti, a seconda dei valori di partenza. È del resto questa la logica di qualunque istituto che miri direttamente ad incentivare comportamenti virtuosi (sul piano sostanziale o processuale) attraverso un decremento della reazione punitiva: i criteri di determinazione della pena stanno altrove, sono cioè quelli ordinari, e solo sul valore risultante dalla loro applicazione si determina, chiusa la fase cognitiva, una riduzione proporzionale.
Per tali motivi, con la sentenza n. 198 del 23.09.2015, depositata il 09.10.2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Testo integrale della sentenza C. Cost. 198/2015 del 23.09.2015