Matteo De Longis

Depenalizzazione: il testo integrale del d.lgs. n. 7/2016, Gazzetta Ufficiale del 22.01.2016

Per un commento a prima lettura del decreto di seguito riportato, si rimanda a G. Gatta, “Depenalizzazione e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili: una riforma storica” in Diritto Penale Contemporaneo, 25.01.2016

Vedi anche, in questo blog, “Depenalizzazione: la relazione del Massimario della Corte di Cassazione”.

Vedi ancora, in questo  blog, “Depenalizzazione: le linee guida della Procura di Lanciano”


DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7

Disposizioni in materia di abrogazione di  reati  e  introduzione  di
illeciti con sanzioni pecuniarie civili,  a  norma  dell'articolo  2,
comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00010) 

(GU n.17 del 22-1-2016)

 

 

 Vigente al: 6-2-2016

 

Capo I
ABROGAZIONE DI REATI E MODIFICHE AL CODICE PENALE

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe  al  Governo
in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del  sistema
sanzionatorio.   Disposizioni   in   materia   di   sospensione   del
procedimento  con  messa   alla   prova   e   nei   confronti   degli
irreperibili», e in particolare l'articolo 2, comma 3; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
«Approvazione del testo definitivo del codice penale»; 
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale»; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 gennaio 2016; 
  Su proposta del  Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Abrogazione di reati 
 
  1. Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale: 
    a) 485; 
    b) 486; 
    c) 594; 
    d) 627; 
    e) 647. 
                               Art. 2 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n.  1398,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  l'articolo  488  e'  sostituito  dal  seguente:  «488.  Altre
falsita'  in  foglio  firmato   in   bianco.   Applicabilita'   delle
disposizioni sulle falsita' materiali. - Ai casi di  falsita'  su  un
foglio firmato in bianco diversi da  quelli  preveduti  dall'articolo
487 si applicano le disposizioni sulle  falsita'  materiali  in  atti
pubblici.»; 
    b) all'articolo 489, il secondo comma e' abrogato; 
    c) all'articolo 490: 
      1) il primo comma e' sostituito  dal  seguente:  «Chiunque,  in
tutto o in parte, distrugge, sopprime od  occulta  un  atto  pubblico
vero o, al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o  di  recare
ad altri un danno,  distrugge,  sopprime  od  occulta  un  testamento
olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per
girata o  al  portatore  veri,  soggiace  rispettivamente  alle  pene
stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo  le  distinzioni  in
essi contenute.»; 
      2) il secondo comma e' abrogato; 
    d) l'articolo 491 e' sostituito dal seguente: «491.  Falsita'  in
testamento olografo, cambiale o titoli di credito. - Se alcuna  delle
falsita' prevedute dagli articoli precedenti riguarda  un  testamento
olografo,  ovvero  una  cambiale  o  un  altro  titolo   di   credito
trasmissibile per girata o al portatore e il  fatto  e'  commesso  al
fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri  un
danno, si applicano le pene  rispettivamente  stabilite  nella  prima
parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482. 
  Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo
comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsita',  soggiace
alla pena stabilita nell'articolo 489  per  l'uso  di  atto  pubblico
falso.»; 
    e) l'articolo  491-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «491-bis.
Documenti informatici.  -  Se  alcuna  delle  falsita'  previste  dal
presente capo  riguarda  un  documento  informatico  pubblico  avente
efficacia probatoria, si applicano le disposizioni  del  capo  stesso
concernenti gli atti pubblici.»; 
    f) l'articolo 493-bis e' sostituito dal seguente: «493-bis.  Casi
di perseguibilita' a querela. - I delitti previsti dagli articoli 490
e 491,  quando  concernono  una  cambiale  o  un  titolo  di  credito
trasmissibile per girata o al  portatore,  sono  punibili  a  querela
della persona offesa. 
  Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui  al
precedente comma riguardano un testamento olografo.»; 
    g) all'articolo 596: 
      1) al comma primo, le parole «dei  delitti  preveduti  dai  due
articoli precedenti» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dal  delitto
previsto dall'articolo precedente»; 
      2) al comma quarto,  le  parole  «applicabili  le  disposizioni
dell'articolo 594,  primo  comma,  ovvero  dell'articolo  595,  primo
comma» sono sostituite dalle seguenti: «applicabile  la  disposizione
dell'articolo 595, primo comma»; 
    h) all'articolo 597, comma primo, le parole «I delitti  preveduti
dagli articoli  594  e  595  sono  punibili»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il delitto previsto dall'articolo 595 e' punibile»; 
    i) all'articolo 599: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Provocazione.»; 
      2) i commi primo e terzo sono abrogati; 
      3) nel secondo comma, le parole «dagli  articoli  594  e»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'articolo»; 
    l)   l'articolo   635   e'   sostituito   dal   seguente:   «635.
Danneggiamento. - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in
tutto o in parte, inservibili  cose  mobili  o  immobili  altrui  con
violenza  alla  persona  o  con  minaccia  ovvero  in  occasione   di
manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico
o del delitto previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni. 
  Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o
rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 
    1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di
un culto o cose  di  interesse  storico  o  artistico  ovunque  siano
ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici,  ovvero
immobili  i  cui  lavori  di  costruzione,  di  ristrutturazione,  di
recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o  altre
delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 
    2. opere destinate all'irrigazione; 
    3. piantate di viti, di alberi o arbusti  fruttiferi,  o  boschi,
selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 
    4. attrezzature  e  impianti  sportivi  al  fine  di  impedire  o
interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. 
  Per i reati di cui al primo e  al  secondo  comma,  la  sospensione
condizionale  della  pena  e'  subordinata   all'eliminazione   delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il  condannato
non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a  favore
della collettivita' per un tempo determinato, comunque non  superiore
alla durata della pena sospesa, secondo  le  modalita'  indicate  dal
giudice nella sentenza di condanna.»; 
    m) l'articolo 635-bis, secondo comma, e' sostituito dal seguente:
«Se il fatto e' commesso con violenza alla  persona  o  con  minaccia
ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena  e'
della reclusione da uno a quattro anni.»; 
    n) l'articolo 635-ter, terzo comma, e' sostituito  dal  seguente:
«Se il fatto e' commesso con violenza alla  persona  o  con  minaccia
ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena  e'
aumentata.»; 
    o)  l'articolo  635-quater,  secondo  comma,  e'  sostituito  dal
seguente: «Se il fatto e' commesso con violenza alla  persona  o  con
minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la
pena e' aumentata.»; 
    p) l'articolo  635-quinquies,  terzo  comma,  e'  sostituito  dal
seguente: «Se il fatto e' commesso con violenza alla  persona  o  con
minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la
pena e' aumentata.». 

Capo II
ILLECITI SOTTOPOSTI A SANZIONI PECUNIARIE CIVILI

                               Art. 3 
 
         Responsabilita' civile per gli illeciti sottoposti 
                        a sanzioni pecuniarie 
 
  1. I fatti previsti dall'articolo seguente, se  dolosi,  obbligano,
oltre che alle restituzioni e al risarcimento del  danno  secondo  le
leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi
stabilita. 
  2. Si osserva la  disposizione  di  cui  all'articolo  2947,  primo
comma, del codice civile. 
                               Art. 4 
 
          Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie 
 
  1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro  cento  a  euro
ottomila: 
    a) chi offende l'onore o  il  decoro  di  una  persona  presente,
ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica  o
telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa; 
    b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o
ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola  a
chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose  fungibili  e
il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore; 
    c) chi distrugge, disperde, deteriora o  rende,  in  tutto  o  in
parte, inservibili cose mobili o immobili altrui,  al  di  fuori  dei
casi di  cui  agli  articoli  635,  635-bis,  635-ter,  635-quater  e
635-quinquies del codice penale; 
    d) chi, avendo trovato denaro o cose da  altri  smarrite,  se  ne
appropria,  senza  osservare  le  prescrizioni  della  legge   civile
sull'acquisto della proprieta' di cose trovate; 
    e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria,  in  tutto  o  in
parte, della quota dovuta al proprietario del fondo; 
    f) chi si appropria di cose delle quali sia  venuto  in  possesso
per errore altrui o per caso fortuito. 
  2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma,  se  le  offese
sono reciproche, il giudice puo' non applicare la sanzione pecuniaria
civile ad uno o ad entrambi gli offensori. 
  3. Non e' sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal  primo
comma,  lettera  a),  del  presente  articolo,  nello   stato   d'ira
determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. 
  4. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro
dodicimila: 
    a) chi, facendo uso o lasciando  che  altri  faccia  uso  di  una
scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca
ad altri un danno.  Si  considerano  alterazioni  anche  le  aggiunte
falsamente  apposte  a  una  scrittura  vera,  dopo  che  questa   fu
definitivamente formata; 
    b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale  abbia
il possesso per un titolo che importi  l'obbligo  o  la  facolta'  di
riempirlo, vi scrive o fa scrivere  un  atto  privato  produttivo  di
effetti  giuridici,  diverso  da  quello  a  cui  era   obbligato   o
autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia
uso, deriva un danno ad altri; 
    c)  chi,  limitatamente  alle  scritture   private,   commettendo
falsita' su un foglio firmato in bianco diverse  da  quelle  previste
dalla lettera b), arreca ad altri un danno; 
    d) chi, senza essere concorso nella falsita', facendo uso di  una
scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno; 
    e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando  in  tutto  o  in
parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno; 
    f) chi commette il fatto di cui  al  comma  1,  lettera  a),  del
presente   articolo,   nel   caso   in    cui    l'offesa    consista
nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in  presenza
di piu' persone; 
  5. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c),  d)  ed  e)  del
comma 4, si applicano anche nel caso in cui le falsita' ivi  previste
riguardino  un  documento  informatico   privato   avente   efficacia
probatoria. 
  6. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 4,  lettere  a),
b), c), d) ed  e)  del  presente  articolo,  nella  denominazione  di
«scritture private» sono compresi  gli  atti  originali  e  le  copie
autentiche di essi, quando a  norma  di  legge  tengano  luogo  degli
originali mancanti. 
  7. Nei casi di cui al  comma  4,  lettere  b)  e  c)  del  presente
articolo, si  considera  firmato  in  bianco  il  foglio  in  cui  il
sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato  a
essere riempito. 
  8. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente  articolo  si
applicano anche nel caso di cui al comma 4, lettera f), del  medesimo
articolo. 
                               Art. 5 
 
         Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie 
 
  1. L'importo della sanzione pecuniaria civile  e'  determinato  dal
giudice tenuto conto dei seguenti criteri: 
    a) gravita' della violazione; 
    b) reiterazione dell'illecito; 
    c) arricchimento del soggetto responsabile; 
    d) opera svolta dall'agente  per  l'eliminazione  o  attenuazione
delle conseguenze dell'illecito; 
    e) personalita' dell'agente; 
    f) condizioni economiche dell'agente. 
                               Art. 6 
 
                     Reiterazione dell'illecito 
 
  1. Si ha reiterazione nel  caso  in  cui  l'illecito  sottoposto  a
sanzione pecuniaria civile sia  compiuto  entro  quattro  anni  dalla
commissione, da parte dello stesso soggetto, di  un'altra  violazione
sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa  indole
e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo. 
  2. Ai fini della presente legge, si considerano della stessa indole
le violazioni della medesima disposizione e  quelle  di  disposizioni
diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono  o  per  le
modalita' della condotta, presentano una  sostanziale  omogeneita'  o
caratteri fondamentali comuni. 
                               Art. 7 
 
                         Concorso di persone 
 
  1. Quando piu' persone concorrono in un illecito di cui al presente
capo, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria  civile  per
esso stabilita. 
                               Art. 8 
 
                            Procedimento 
 
  1.  Le  sanzioni  pecuniarie  civili  sono  applicate  dal  giudice
competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno. 
  2.  Il  giudice  decide  sull'applicazione  della  sanzione  civile
pecuniaria al termine del giudizio, qualora  accolga  la  domanda  di
risarcimento proposta dalla persona offesa. 
  3. La sanzione pecuniaria civile non puo' essere  applicata  quando
l'atto introduttivo del giudizio e' stato notificato nelle  forme  di
cui all'articolo 143 del codice di procedura  civile,  salvo  che  la
controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza  che
abbia avuto comunque conoscenza del processo. 
  4. Al procedimento, anche ai fini dell'irrogazione  della  sanzione
pecuniaria  civile,  si  applicano  le  disposizioni  del  codice  di
procedura civile, in quanto compatibili con  le  norme  del  presente
capo. 
                               Art. 9 
 
                      Pagamento della sanzione 
 
  1. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il  termine
di sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
stabiliti  termini  e  modalita'  per  il  pagamento  della  sanzione
pecuniaria civile, nonche' le forme per la  riscossione  dell'importo
dovuto. 
  2.  Il  giudice  puo'  disporre,  in  relazione   alle   condizioni
economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria
civile sia effettuato in rate mensili da due a  otto.  Ciascuna  rata
non puo' essere inferiore ad euro cinquanta. 
  3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato
per il pagamento, l'ammontare residuo della  sanzione  e'  dovuto  in
un'unica soluzione. 
  4. Il condannato puo' estinguere la sanzione civile  pecuniaria  in
ogni momento, mediante un unico pagamento. 
  5. Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non e' ammessa
alcuna forma di copertura assicurativa. 
  6. L'obbligo  di  pagare  la  sanzione  pecuniaria  civile  non  si
trasmette agli eredi. 
                               Art. 10 
 
              Destinazione del provento della sanzione 
 
  1. Il provento della  sanzione  pecuniaria  civile  e'  devoluto  a
favore della Cassa delle ammende. 
                               Art. 11 
 
              Registro informatizzato dei provvedimenti 
                  in materia di sanzioni pecuniarie 
 
  1. Con apposito decreto del Ministro della giustizia sono  adottate
le disposizioni  relative  alla  tenuta  di  un  registro,  in  forma
automatizzata, in cui sono iscritti i provvedimenti  di  applicazione
delle sanzioni pecuniarie civili, per gli effetti di cui all'articolo
6. 
                               Art. 12 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni relative alle  sanzioni  pecuniarie  civili  del
presente decreto si applicano anche ai fatti  commessi  anteriormente
alla  data  di  entrata  in  vigore  dello  stesso,  salvo   che   il
procedimento penale sia stato definito con  sentenza  o  con  decreto
divenuti irrevocabili. 
  2. Se i procedimenti penali  per  i  reati  abrogati  dal  presente
decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in  vigore,  con
sentenza   di   condanna   o   decreto   irrevocabili,   il   giudice
dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando  che  il
fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. Il giudice  dell'esecuzione  provvede  con  l'osservanza
delle  disposizioni  dell'articolo  667,  comma  4,  del  codice   di
procedura penale. 
                               Art. 13 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Con riferimento alle minori entrate derivanti dalle disposizioni
di cui agli articoli 1, 2 e  12,  valutate  in  euro  129.873,00  per
l'anno 2016 e in euro 86.582,00 annui a decorrere dall'anno 2017,  si
provvede con quota parte dei risparmi derivanti dall'attuazione degli
articoli 1 e 2. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 gennaio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Orlando, Ministro della giustizia 
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando

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