Matteo De Longis

Indisponibilità del “braccialetto elettronico”: la parola alle Sezioni Unite

Con ordinanza n. 5799/2016 del 28.01.2016 la I° Sez. Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle SS.UU. la questione relativa alle conseguenze dell’indisponibilità del c.d. braccialetto elettronico.

La decisione in commento, come anticipato, si fonda sul rilevato contrasto giurisprudenziale a proposito degli effetti scaturenti dal mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, con previsione del controllo attraverso l’attivazione di dispositivi elettronici in ragione dell’accertata indisponibilità degli stessi da parte della polizia giudiziaria.

In particolare, secondo un primo orientamento, qualora il giudice – ritenendo l’adozione del braccialetto mera modalità esecutiva degli arresti domiciliari – non accolga una richiesta di sostituzione della custodia in carcere per conclamata indisponibilità dello strumento de quo, non sussisterebbe alcun vulnus ai principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost. giacché, in casi siffatti, l’impossibilità della concessione della misura meno restrittiva dipenderebbe pur sempre dall’intensità delle esigenze cautelari risultando, in definitiva,  circostanza ascrivibile alla persona dell’indagato – così, ex plurimis, Cass. Sez. II, sentenza n. 520 del 17.12.2014; Sez. II, n. 28115 del 19.06.2015.

Secondo altro indirizzo, tuttavia, pur  convenendo che la previsione di cui all’art. 275-bis c.p.p. non ha introdotto una nuova misura coercitiva ma solo una modalità di esecuzione di una misura cautelare personale, il braccialetto in questione rappresenterebbe una cautela che il giudice può adottare non già ai fini dell’adeguatezza della misura più lieve ma, bensì, ai fini del giudizio sulla capacità effettiva dell’indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l’impegno di installare il braccialetto e di rispettare le relative prescrizioni – così Cass. Sez. II, sentenza n. 47413 del 29.10.2003; Sez. II n. 50400 del 23.09.2014; Sez. I n. 39529 del 10.09.2015.

In altre parole, secondo il citato orientamento, la natura meramente modale del congegno elettronico, non consente che la misura custodiale individuata come idonea dal giudice in base ad una valutazione di merito sulla pericolosità dell’indagato, possa essere subordinata alla concreta disponibilità dell’apparecchio.

Tanto, ad esempio, è stato affermato apertis verbis nell’ultima delle decisioni richiamate, secondo il cui principio di diritto “in tema di arresti domiciliari, poiché la prescrizione relativa all’adozione del c.d. braccialetto elettronico non attiene al giudizio di adeguatezza della misura ma alla verifica concreta della capacità dell’indagato di autolimitare la propria libertà di movimento, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, ritenuta idonea la misura domiciliare a soddisfare le concrete esigenze cautelari, subordina la scarcerazione alla disponibilità ed alla effettiva attivazione del dispositivo elettronico, dovendo, invece, il detenuto, in caso di indisponibilità del braccialetto, essere controllato con i mezzi tradizionali.”

In presenza di tale contrasto, inerente peraltro diritti di rilievo costituzionale, la I° Sez. della Corte di Cassazione ha dunque ritenuto doveroso invocare l’intervento regolatore delle SS. UU.


 

Cassazione Penale Sez. I – Ordinanza n. 5799 del 28.01.2016 dep. 11.02.2016

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