Matteo De Longis

Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ed art. 47 del Regolamento: gli errori più comuni

La sezione filtro della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha pubblicato – 21.04.2015 – un documento che rassegna gli errori più frequentemente commessi dai ricorrenti in relazione ai nuovi requisiti formali di ricevibilità del ricorso, introdotti dal riformulato art. 47 del Regolamento della Corte.

Il report – disponibile a questo indirizzo – suggerisce inoltre, per ciascuno di questi errori comuni, le migliori soluzioni operative.

L’articolo 47 del Regolamento della Corte, come modificato il 06.05.2013 ed in vigore dal 01.07.2014, così dispone:

Rule 47 – Contents of an individual application

1. An application under Article 34 of the Convention shall be made on the application form provided by the Registry, unless the Court decides otherwise. It shall contain all of the information requested in the relevant parts of the application form and set out

(a) the name, date of birth, nationality and address of the applicant and, where the applicant is a legal person, the full name, date of incorporation or registration, the official registration number (if any) and the official address;

(b) the name, occupation, address, telephone and fax numbers and e-mail address of the representative, if any;

(c) the name of the Contracting Party or Parties against which the application is made;

(d) a concise and legible statement of the facts;

(e) a concise and legible statement of the alleged violation(s) of the Convention and the relevant arguments; and

(f) a concise and legible statement confirming the applicant’s compliance with the admissibility criteria laid down in Article 35 § 1 of the Convention.

2. (a) All of the information referred to in paragraph 1 (d) to (f) above that is set out in the relevant part of the application form should be sufficient to enable the Court to determine the nature and scope of the application without recourse to any other document.

(b) The applicant may however supplement the information by appending to the application form further details on the facts, alleged violations of the Convention and the relevant arguments. Such information shall not exceed 20 pages.

3.1 The application form shall be signed by the applicant or the applicant’s representative and shall be accompanied by

(a) copies of documents relating to the decisions or measures complained of, judicial or otherwise;

(b) copies of documents and decisions showing that the applicant has complied with the exhaustion of domestic remedies requirement and the time-limit contained in Article 35 § 1 of the Convention;

(c) where appropriate, copies of documents relating to any other procedure of international investigation or settlement;

(d) where represented, the original of the power of attorney or form of authority signed by the applicant.

3.2 Documents submitted in support of the application shall be listed in order by date, numbered consecutively and be identified clearly.

4. Applicants who do not wish their identity to be disclosed to the public shall so indicate and shall submit a statement of the reasons justifying such a departure from the normal rule of public access to information in proceedings before the Court. The Court may authorise anonymity or grant it of its own motion.

5.1 Failure to comply with the requirements set out in paragraphs 1 to 3 of this Rule will result in the application not being examined by the Court, unless

(a) the applicant has provided an adequate explanation for the failure to comply;

(b) the application concerns a request for an interim measure;

(c) the Court otherwise directs of its own motion or at the request of an applicant.

5.2. The Court may in any case request an applicant to provide information or documents in any form or manner which may be appropriate within a fixed time-limit.

6. (a) The date of introduction of the application for the purposes of Article 35 § 1 of the Convention shall be the date on which an application form satisfying the requirements of this Rule is sent to the Court. The date of dispatch shall be the date of the postmark.

(b) Where it finds it justified, the Court may nevertheless decide that a different date shall be considered to be the date of introduction.

7. Applicants shall keep the Court informed of any change of address and of all circumstances relevant to the application.

fonte

Stante il disposto normativo appena citato, si riportano di seguito, in estrema sintesi, le criticità evidenziate dall’organo della Corte:

1 – Non utilizzo del formulario ufficiale di ricorso predisposto dalla Corte

Dall’entrata in vigore del riformulato art. 47 del Regolamento di Procedura della Corte, il ricorso deve essere inviato utilizzando, tassativamente ed esclusivamente, il formulario ufficiale predisposto a tal fine.

2 – Mancata esposizione dei fatti e delle doglianze, in maniera completa, nelle parti rilevanti del formulario (Sezione E, F, G)

Il Regolamento prescrive che ciascun ricorrente debba fornire un sunto della vicenda – tanto in fatto quanto in diritto – nelle sezioni rilevanti del formulario. La ratio di tale prescrizione risiede nell’esigenza di consentire, alla Cancelleria della Corte, l’individuazione del Giudice competente all’esame del ricorso sulla base della sola lettura del formulario. L’onere in questione non può essere soddisfatto altrimenti, ad esempio, facendo riferimento ad atti o decisioni allegati al ricorso stesso.

3 – Mancata allegazione dei provvedimenti o delle decisioni sulle quali si fonda il ricorso

E’ assolutamente fondamentale produrre i documenti ed i provvedimenti giudiziari – in copia semplice – dai quali possa evincersi la fondatezza della doglianza paventata.

4 – Mancata allegazione dei provvedimenti o delle decisioni che dimostrano il rispetto dei criteri di ricevibilità di cui all’art. 35, con particolare riguardo alla regola dei sei mesi ed a quella del previo esaurimento delle vie di ricorso interne

E’ altrettanto fondamentale allegare al ricorso tutti gli atti  che provano il rispetto delle condizioni di cui all’art. 35. Con riferimento alla regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne, ad esempio, sarà necessario produrre – sempre in copia semplice – tutte le decisioni adottate dai Tribunali nazionali nell’ambito del procedimento interno.

5 – Invio del formulario, debitamente compilato, ma privo di firma in originale in calce al ricorso

Il formulario è un atto giuridico a tutti gli effetti; pertanto, deve essere firmato in originale dal ricorrente o dal suo rappresentante.

6 – Nel caso di ricorsi presentati nell’interesse di persone giuridiche, mancata indicazione dei dati fondamentali del legale rappresentante

Se il ricorrente è una persona giuridica, occorre compilare tutti i campi rilevanti in tal senso. In particolar modo, nei riquadri da 9 a 15 del formulario andranno inseriti i dati dell’ente ricorrente; nei riquadri da 16 a 23 dovranno essere inseriti i dati del legale rappresentante dell’ente. Infine, sarà necessario allegare al ricorso i documenti che provano la legittimazione attiva del rappresentante legale.

7 – Mancata – o incompleta – indicazione delle doglianze 

La Corte non è tenuta a desumere la qualificazione giuridica delle doglianze dall’esposizione del fatto; ciò premesso, il ricorrente è tenuto ad indicare specificamente – nella sezione F del formulario – la norma convenzionale violata e la circostanza di fatto in cui consiste la violazione paventata. Ad esempio: “Articolo 6 – Il processo penale a mio carico è durato più di dieci anni per due gradi di giudizio. Non mi è stata concessa la possibilità di esaminare i testimoni dell’accusa, le cui dichiarazioni hanno costituito l’unica prova a mio carico”.

8 – Mancata compilazione della parte del formulario dedicata al previo esaurimento delle vie di ricorso interne

Nella sezione G del formulario, devono essere indicate le vie di ricorso interne esperite per ogni singola doglianza, indicando, per ciascun procedimento nazionale, la data della decisione definitiva. Laddove il ricorrente ritenga che nell’ordinamento interno non vi siano rimedi efficacemente esperibili in relazione alla doglianza paventata, questi è tenuto ad argomentare dettagliatamente sul punto.

9 – Spunta mancante nella sezione indicante lo Stato Convenuto

Non spetta alla Corte desumere dall’esposizione dei fatti quale sia lo Stato Convenuto nel caso di specie; è dunque obbligatorio spuntare il box corrispondente allo Stato contro cui il ricorso è diretto – Sezione D del formulario.

10 – Mancata compilazione dell’elenco degli allegati

Il ricorrente è tenuto a fornire un elenco dettagliato e preciso di tutti gli allegati al ricorso – Sezione I del formulario. Qualora gli allegati siano più di 25, il ricorrente potrà produrre, su foglio separato, una lista ulteriore.

11 – Invio del ricorso in prossimità della scadenza del termine di sei mesi

Il mancato rispetto dei requisiti di cui all’art. 47 del Regolamento della Corte determinerà il rigetto del ricorso per incompletezza. Tale provvedimento, tuttavia, non preclude la ripresentazione dello stesso ricorso, debitamente emendato e ricompilato. Per questo motivo, è sconsigliabile inviare il ricorso alla Corte a ridosso della scadenza del termine di sei mesi.

12 – Re-invio di un secondo ricorso, per lo stesso fatto, lacunoso in più parti

Nel caso di cui al punto precedente, non sarà sufficiente re-inviare alla Corte le sole parti mancanti del ricorso originariamente rigettato. Per fare un esempio, laddove il ricorso sia stato rigettato poiché sprovvisto dell’elenco allegati, non sarà sufficiente trasmettere soltanto quest’ultimo, ma dovrà, invece, inviarsi un nuovo formulario completo di tutti i suoi elementi essenziali.