Matteo De Longis

Caso Greco c. Italia: la Corte Europea interviene sull’operatività del divieto di reformatio in peius nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento in Cassazione

L’interpretazione dell’art. 597 c. 3 c.p.p. resa dalla S.C. di Cassazione – secondo cui, il divieto di “reformatio in peius” opera anche nel giudizio di rinvio ma, qualora la sentenza d’appello sia stata annullata per ragioni esclusivamente processuali, esso ha riguardo alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado – non viola il testo della legge, non è estensiva né analogica, e dunque non è incompatibile con l’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Questa, in estrema sintesi, la motivazione posta a fondamento della Decisione pronunciata il 24.09.2015 dalla IV° Sezione della Corte Europea con la quale è stato dichiarato irricevibile il ricorso n. 70462/13.

I fatti:

Il ricorrente fu accusato di far parte di un’associazione per delinquere di tipo mafioso. In particolare, secondo la tesi del procuratore, egli aveva fornito supporto logistico a dei capi mafiosi latitanti. Queste accuse si basavano, tra l’altro, sulle dichiarazioni rese al procuratore da un mafioso pentito, X, nonché sul contenuto di alcune intercettazioni ambientali e sulla testimonianza di un tale Y.
Il 29 giugno 2007 il procuratore di Palermo chiese il rinvio a giudizio del ricorrente e di altre quattro persone.
Il 6 agosto 2007 si tenne l’udienza preliminare. Il ricorrente e i suoi coimputati richiesero il giudizio abbreviato, un rito alternativo che comportava, in caso di condanna, una riduzione della pena (paragrafi 19-20 infra). La richiesta fu accolta dal giudice dell’udienza preliminare (di seguito il «GUP») di Palermo.
Con sentenza del 30 ottobre 2007 il GUP condannò il ricorrente a sei anni di reclusione. Questa decisione era fondata, essenzialmente, sulle dichiarazioni di X, ritenute precise, credibili e avvalorate da altri elementi di prova, fra i quali il contenuto di una intercettazione ambientale realizzata nel parlatorio di un istituto penitenziario e la deposizione di Y. Quest’ultimo aveva affermato di aver venduto a tale «Tanino Greco», che il GUP identificò nel ricorrente, una vettura in seguito utilizzata da due capi mafiosi latitanti. In particolare, «Tanino» era il diminutivo del nome «Gaetano», e Y aveva indicato che l’acquirente della vettura lavorava, come il ricorrente, presso la discoteca O.
Il ricorrente interpose appello contestando la forza probante degli elementi a suo carico e la legalità delle intercettazioni  ambientali.
Con sentenza del 4 maggio 2009, la corte d’appello ridusse la pena inflitta al ricorrente a cinque anni e quattro mesi di reclusione, confermò l’analisi del GUP e ritenne insussistenti i dubbi circa l’identificazione del ricorrente nell’acquirente della vettura utilizzata dai capi mafiosi. In queste circostanze, non risultò necessaria una nuova audizione di Y, richiesta dalla difesa. Per quanto riguarda la misura della pena, la corte d’appello ritenne opportuno ridurla, tenuto conto soprattutto del fatto che il contributo del ricorrente alle attività dell’associazione per delinquere di cui faceva parte era stato limitato, essenzialmente, a un supporto logistico.
Il ricorrente presentò ricorso per cassazione.
Con sentenza del 13 maggio 2010, la Corte di cassazione annullò la sentenza d’appello e rinviò alla corte d’appello di Palermo.
In particolare la Corte di cassazione osservò che, ai sensi del codice di procedura penale (il «CPP»), soltanto in circostanze eccezionali le intercettazioni potevano essere realizzate con strumenti che non appartenevano alla procura. Nel caso di specie, tuttavia, in alcune delle ordinanze che disponevano le intercettazioni non era stata debitamente motivata l’esistenza di queste circostanze, fatto che impediva di utilizzare le intercettazioni in questione per decidere sulla fondatezza delle accuse.
Il procedimento riprese dinanzi alla corte d’appello di Palermo, in funzione di giudice di rinvio.
Con sentenza del 18 aprile 2011, quest’ultima confermò la sentenza del GUP del 30 ottobre 2007.
Essa osservò che, anche se i risultati delle intercettazioni ambientali realizzate nel parlatorio dell’istituto penitenziario non potevano essere utilizzate contro il ricorrente, le dichiarazioni di X rimanevano precise, credibili e avvalorate da un sufficiente numero di elementi, ossia: a) le indagini eseguite sulla vettura utilizzata dai capi mafiosi; b) i verbali di due interrogatori di una tale sig.ra A.; c) le registrazioni video della casa della sig.ra A., dove era stata trovata la vettura in causa e dove si erano nascosti i capi mafiosi; d) le dichiarazioni di Y.
Il ricorrente presentò ricorso per cassazione. Ripropose le sue doglianze relative alla sufficienza e alla pertinenza degli elementi a suo carico e affermò che la sua condotta poteva, tutt’al più, essere qualificata come connivenza personale. Inoltre eccepì la violazione del principio del divieto di reformatio in pejus, sancito dall’articolo 597, comma 3, del CPP. Osservò che la pena inflitta in primo grado (sei anni di reclusione) era stata ridotta in appello a cinque anni e quattro mesi; poiché solo l’imputato aveva impugnato queste sentenze, il giudice di rinvio non poteva applicare una pena superiore a cinque anni e quattro mesi. Tuttavia, confermando la sentenza del GUP, la corte d’appello di Palermo aveva condannato il ricorrente a sei anni di reclusione, fatto che, secondo l’interessato, non si conciliava con una giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale il divieto di reformatio in pejus si applicava anche al processo di rinvio (il ricorrente citò, in particolare, le seguenti sentenze della Corte di cassazione: sezione V, 16 gennaio 1999, n. 493;  sezione I, 3 luglio 2001, n. 26898; sezione II, 8 maggio 2009, n. 34557, Gaeta, rv. 245234; e sezione VI, 30 settembre 2009, n. 44488, Zaccaria, rv. 245107).
Nei suoi mezzi di ricorso, il ricorrente non contestava il rigetto della sua istanza con la quale chiedeva venisse disposta una nuova audizione di Y.
Con sentenza del 19 marzo 2013, depositata il 3 maggio 2013, la Corte di cassazione, ritenendo che la corte d’appello di Palermo avesse motivato in maniera logica e corretta tutti i punti controversi, respinse il ricorso del ricorrente.
In particolare, essa ritenne che non vi era stata alcuna violazione del principio del divieto di reformatio in pejus. In effetti, la giurisprudenza citata dal ricorrente (soprattutto la sentenza della VI sezione, Zaccaria), indicava anche che quando, come
nel caso di specie, la sentenza d’appello era stata annullata per motivi procedurali, l’articolo 597, comma 3, del CPP vietava unicamente di applicare una pena più severa di quella inflitta nella sentenza di primo grado

Il vaglio della doglianza sollevata dal ricorrente sub art. 7 CEDU, è l’occasione per precisare il contenuto della norma convenzionale invocata nel caso di  specie:

Anzitutto, la Corte rammenta che l’articolo 7 della Convenzione sancisce il principio della legalità dei delitti e delle pene – “nullum crimen, nulla poena sine lege”. Se vieta in particolare di estendere il campo di applicazione dei reati esistenti a fatti che, in precedenza, non costituivano dei reati, esso impone, in linea generale, il divieto di estensione analogica della legge penale – Coëme e altri c. Belgio, nn. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 33210/96, § 145, e Del Rio Prada c. Spagna [GC], n. 42750/09, § 78.

Corollario di tale principio è quello secondo cui la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questo requisito è soddisfatto se la persona sottoposta a giudizio è in grado di prevedere – in base alla normativa vigente, alla relativa giurisprudenza e con l’ausilio di un legale – la rilevanza penale della propria condotta e la sanzione astrattamente irrogabile in caso di accertamento di responsabilità – Sampech c. Italia, dec. n. 55546/09 §123.

Il compito della Corte consiste dunque nel verificare che, al momento in cui l’imputato ha commesso il fatto, esistesse una disposizione di legge che rendeva l’atto punibile, e che la pena poi concretamente inflitta non abbia ecceduto i limiti fissati da tale disposizione – Achour c. Francia [GC], n. 67335/01, § 43.

Inoltre, la Corte rammenta che la nozione di «diritto» – “law” – utilizzata nell’articolo 7 della Convenzione corrisponde a quella di “legge” che compare in altri articoli della Convenzione: essa include il diritto di derivazione sia legislativa che giurisprudenziale, ed implica dei requisiti qualitativi minimi – tra cui accessibilità e prevedibilità – tanto con riferimento alla definizione della fattispecie incriminatrice, quanto in relazione alla previsione sanzionatoria – E.K. c. Turchia, n. 28496/95, § 51, e Del Rio Prada, sopra citata, § 91.

La nozione di prevedibilità della legge non osta a che la persona interessata sia indotta a rivolgersi a legali specializzati per valutare, con ragionevole grado di certezza ed in relazione alle circostanze del caso di cpecie, le conseguenze che possano derivare da una determinata condotta – Scoppola c. Italia 2, n. 10249/03, § 102; Soros c. Francia, n. 50425/06, § 53.

Così ricostruito il framework giurisprudenziale in materia, la Corte evidenzia, in primo luogo, che la norma di cui all’art. 597 c.3 c.p.p., inerendo ed incidendo sulla quantificazione concreta della pena da irrogare nel caso in cui l’appello venga interposto dal solo imputato, deve considerarsi disposizione di diritto penale sostanziale.

Ciò premesso, la Corte osserva altresì che la Corte di Cassazione, VI° Sez. Penale, con sentenza n. 44488/2009 aveva già in precedenza chiarito che la norma in questione, espressione del c.d. divieto di reformatio in peius, vietava unicamente di applicare una pena più severa di quella inflitta nella sentenza di primo grado:

questa Corte ha già avuto modo di affermare in altre occasioni, con giurisprudenza pienamente condivisibile, cui il Collegio giudicante aderisce Sez. 6, Sentenza n. 10251 del 25/06/1999 Ud. (dep. 27/08/1999) Rv. 214386, che il divieto di reformatio in peius applicabile anche nel giudizio di rinvio opera non nei confronti della prima sentenza di appello ma nei confronti della sentenza di primo grado quando la prima decisione di appello sia stata annullata per ragioni esclusivamente processuali, giacchè in tal caso, la sentenza di secondo grado non determina il consolidamento di alcuna posizione sostanziale.

Cass. Sez. VI°, sentenza n. 44488 del 30.09.2009

Siffatta interpretazione, secondo il Giudice di Strasburgo, non può ritenersi né estensiva né analogica; l’orientamento in parola, peraltro, è temporalmente anteriore alla pronuncia della sentenza del giudice del rinvio che, nel caso di specie, è occorsa il 18.04.2011.

Rispettando i requisiti di accessibilità e prevedibilità, la norma in parola, nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità – che, per le superiori considerazioni integra in pieno la nozione di “law” –, non è dunque in contrasto con l’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Per tali ragioni, con la decisione in commento, la Corte Europea ha ritenuto la doglianza sollevata sub art. 7 CEDU manifestamente infondata, rigettando di conseguenza il ricorso ai sensi dell’art. 35 §§ 3 a) e 4.

Greco c. Italia (dec.). n. 70462/13 del 01.09.2015

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