Matteo De Longis

Misure di prevenzione e revoca della patente di guida: considerazioni sulla competenza del giudice ordinario

Considerate le passate oscillazioni giurisprudenziali in subiecta materia, pare utile soffermarsi, sia pur brevemente, sulle ragioni che radicano la competenza del Giudice ordinario in tema di revoca della patente ex art. 120 C.d.S. a seguito dell’applicazione di una misura di prevenzione personale.

Anzitutto, onde escludere l’impugnabilità del decreto prefettizio di revoca dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa, occorre richiamare il consolidato orientamento secondo cui, ove il privato, al di fuori dei casi di giurisdizione esclusiva, deduca la lesione di un diritto soggettivo, in relazione ad un rapporto riguardo al quale alla P.A. non è attribuito dalla legge alcun potere autoritativo ed alcuna discrezionalità, agendo essa in posizione paritaria, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario – cfr. ex plurimis, Cass. SS. UU. n. 25769/2008 e Cass. SS. UU. n. 12378/2008.

Ciò premesso, va allora evidenziato come, in effetti, il provvedimento prefettizio di revoca della patente in dipendenza di misure di prevenzione non esprima alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, costituendo invece atto dovuto in presenza delle condizioni appositamente previste dalla norma – sulla natura di atto necessitato, cfr. C. Cost. n. 427/2000.

Tale conclusione, del resto, è stata avvalorata, con specifico riferimento al procedimento che ci occupa, dalla sentenza Cass. SS. UU. n. 2446/2006, secondo la quale la domanda rivolta a denunciare la illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, reso dal Prefetto a carico di persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., si ricollega ad un diritto soggettivo, e, di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione, spetta alla cognizione del giudice ordinario.

Ai fini, poi, della individuazione del giudice funzionalmente competente, deve sottolinearsi che il provvedimento prefettizio col quale, ai sensi degli articoli 120 e 219 C.d.S., viene disposta la revoca della patente di guida a seguito dell’irrogazione, a carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non può essere assimilato alle sanzioni amministrative per le quali è previsto, in via generale, il regime di impugnazione di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 22-bis poiché esso non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì la constatazione dell’insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida.

Ne consegue che il giudizio di opposizione avverso tale provvedimento, non rientrando nella competenza per materia del giudice di pace, è devoluto alla competenza ordinaria del tribunale, ai sensi dell’articolo 9 c.p.c.  – cfr. Cass., Sez. II, ord. n. 22491 del 2010 e, più di recente, Cass. SS. UU. n. 10406/2014